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Guida allo Svolgimento del torneo - Poker Sportivo
Guida tratta dal portale infobetting, dal post di Stefano777
per ulteriori info POKER SPORTIVO, il Gioco del Poker in Italia Premessa “Non è la denominazione a individuare la tipologia del gioco, ma le sue modalità di svolgimento e le componenti aleatorie” La disciplina del Poker Sportivo in Italia è praticata da oltre 80.000 persone, iscritte ad oltre 400 associazioni ( Novembre 2007 ). Sono 4 le Federazioni principali a cui molte associazioni fanno riferimento (figp, italian rounders, fith, fipos). Le loro “linee guida” ed i principi sono, in linea di massima, le stesse. Differenza fra Poker Sportivo e “Poker Tradizionale” Il regolamento ed il gioco è quello codificato dalla W.P.A. ( World Poker Associations ) e si differenzia dal Poker d’azzardo per le seguenti ragioni. In una partita di Poker Sportivo si gioca per conquistare, in un tempo prestabilito, il maggior numero di fiches agli avversari: alla fine della partita risulterà una classifica che vedrà al primo posto colui che avrà conquistato più fiches, al secondo colui che ne avrà di meno del primo e così via. Si gioca per vincere. Nel Poker tradizionale capitano giocatori che una volta entrati in possesso del denaro di altri giocatori difendono la propria vincita ( in un gergo pokeristico “ si chiudono “ ) fino al termine della partita, non dando modo agli avversari di recuperare. Nel Poker Sportivo ciò non avviene in quanto può capitare che un giocatore vinca agli altri un maggior numero di fiches conquistando un miglior piazzamento. Nello svolgimento dei Tornei di Poker Sportivo ad eliminazione diretta conquistare le prime posizioni è fondamentale perché superano i turni solo il primo ed il secondo classificato di ciascuna partita, sino al raggiungimento delle semifinali. In finale accedono solo i primi classificati delle semifinali L’obbiettivo e la conseguente condotta di gara consiste nel mirare alla migliore posizione possibile in classifica, quindi vincere più fiches degli altri giocatori del proprio tavolo. Altro aspetto fondamentale che differenzia sostanzialmente il Poker Sportivo da quello tradizionale è consentire a tutti le medesime chances di vittoria. Nel Poker Sportivo tutti i giocatori dispongono del medesimo quantitativo di fiches. A differenza del Poker tradizionale, non esistono condizionamenti estranei al gioco stesso determinati dalla disponibilità economica dei giocatori. L’aver reso equilibrato il gioco renderà certamente più combattuta , e sportivamente parlando, più affascinante la partita. Mancano quindi nel Poker Sportivo gli elementi fondamentali perché possa essere definito “gioco d’azzardo”, e cioè la prevalenza dell’elemento aleatorio e lo scopo di lucro (NO PREMI IN DENARO) Normativa: Non c’è ancora in Italia una situazione omogenea per quanto riguarda la gestione del Poker Sportivo. Di fatto la questione si presta a una pluralità di interpretazioni ed è demandata alle Questure. Di fatto, la disciplina del Poker Sportivo è autorizzata/consentita pressoché in ogni luogo, in attesa di un prossimo probabile provvedimento che potrebbe assumere la forma di circolare ministeriale La normativa ed i pareri di riferimento sono i seguenti: a) Legge Finanziaria all'art.1 comma 93 che ha emendato l'art 38 comma 1 lett b del decreto Bersani - Visco sulle liberalizzazioni (decreto legge 4luglio 2006 n.223 convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 24 che stabilisce: "i giochi di carte di qualsiasi tipo, qualora siano organizzati sottoforma di toreo e nel caso in cui la posta di gioco sia costituita esclusivamente dalla sola quota d'iscrizione, sono considerati giochi di abilità" – Legge sul Telematico-b) Corte Costituzionale sent. 113/72 parla di "razionalità della competenza attribuita al Questore, nell'ambito della sua Provincia, di rilasciare, nella sfera dei suoi poteri discrezionali, l'autorizzazione all'esercizio dei giochi non d'azzardo" c)Parere Dott. Lorenzo Sacchetti, Ispettore della Guardia di Finanza, attualmente in servizio presso il Comando Generale della Guardia di Finanza – III Reparto Operazioni, Ufficio Tutela della Finanza Pubblica/III Sezione: “Dogane e Monopoli” (allegato 1) d) Parere Dipartimento della Pubblica Sicurezza Ufficio per l’Amministrazione Generale Ufficio per gli Affari della polizia Amministrativa e Sociale nr. 557/PAS.531.10089.A(7), scaricabile dal sito: ( allegato 3) http://www.poliziadistato.it/pds/ope...eo_d_poker.pdf e) Parere Questura Bari con riferimento a regolamento nazionale FIGP (allegato 4) f) Il Regolamento nazionale FIGP al quale fa riferimento il Parere di cui ala lettera d) è scaricabile dal sito a questo indirizzo: http://www.figp.it/documentazione/codicedigara.pdf. (I due articoli riferibili al Parere della Questura di Bari sono in allegato 2) g) Parere Questura Bari con riferimento a Federazione Italian Rounders (allegato 3) h) Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 17 settembre 2007, registrato dalla Corte dei Conti in data 11 ottobre 2007, recante regolamento per la disciplina dei giochi di abilità a distanza con vincita in denaro. Vero è che tale disposizione si riferisce ai giochi on - line, ma la ratio giuridica ad essa sottesa fornisce un ulteriore e chiaro supporto interpretativo, anche in via semplicemente analogica .Il Decreto è scaricabile dal sito dei Monopoli di Stato: AAMS Normativa - Scommesse - Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 17 settembre 2007, registrato dalla Corte dei Conti in data 11 ottobre 2007, recante regolamento per la disciplina dei giochi di abilità a distanza con vincita in de CHI ORGANIZZA DOVE: Premessa: L’organizzazione di un torneo di poker sportivo all’interno di un locale pubblico, vista la normativa vigente (il poker è nella tabella dei giochi proibiti) e la complessità della gestione dei premi viene in tutta Italia demandata alle associazioni sportive, che svolgono i tornei solo per i propri soci all’interno dei locali pubblici. Il locale pubblico perde così per la durata del torneo le proprie caratteristiche di locale pubblico diventando di fatto il punto di ritrovo per i soli soci dell’associazione sportiva. Associazioni-Federazioni-Pubblici Esercizi La disciplina del poker sportivo è organizzata dalle associazioni sportive in locali ad uso proprio (sedi dei circoli) o in forma “itinerante” nei locali pubblici. Non vi è alcun vincolo specifico per la singola associazione nel dover far parte ad una Federazione nazionale, se non la possibilità di organizzare una tappa di un torneo nazionale. Il vantaggio di una associazione nel far parte ad una federazione nazionale, è semplicemente nell’autodisciplina a rispettare un regolamento di gioco così come già visionato ed approvato da una moltitudine di Questure in Italia. COME Documentazione : Il gestore del locale pubblico: Comunicazione al Comune della cessione del pubblico esercizio (o parte di esso ) alla Associazione (giorno, durata, etc.), e relativa accettazione di un rappresentante dell’associazione. Specifica comunicazione/richiesta alla Questura/Ufficio Polizia Amministrativa ove richiesto Accordo scritto del gestore del pubblico esercizio con l’Associazione per la cessione dei locali (o parte di essi): affitto, comodato d’uso, etc. Tutti i presenti al torneo debbono essere soci dell’Associazione ( tessera e/o nel libro soci) Esplicito divieto di accesso a non soci. Anche la pubblicità deve essere rivolta ai soli soci. PERCHE’ NON E’ APPLICABILE LA NORMATIVA SUL PAGAMENTO DEI PREMI IN DENARO COME ALCUNE ASSOCIAZIONE AGGIRANO LA NORMATIVA. Alcune associazioni pagando i premi in denaro, fanno riferimento alla normativa previsto dall’ art. 90 L. 289/2003 della Finanziaria 2003, che prevede il pagamento dei premi in denaro, con franchigia di 7.500 Euro ad anno e persona, con tassazione del 23,9% per la parte eccedente, nel caso di “competizioni sportive da parte di associazioni aventi come oggetto attività associate al Coni” Il poker sportivo fino ad oggi NON è ancora riconosciuto come disciplina associata dal Coni e quindi il torneo di poker non può ancora essere considerato una “competizione sportiva”. Alcune associazioni sfruttano “l’escamotage” del cosiddetto “ riconoscimento indiretto” da parte di un Ente di Promozione allo Sport accreditato presso il Coni (ve ne sono 17 in Italia). Questo ente aggrega quindi il Poker Sportivo genericamente come “gioco di carte”. In tal modo l’associazione iscritta all’Ente di Promozione allo Sport potrà fregiarsi della denominazione sociale di “sportivo-dilettantistica” e beneficiare delle agevolazioni della finanziaria 2003. Nulla c’entra però con il riconoscimento del Coni. Se tale riconoscimento indiretto funziona nel caso della briscola o del tiro alla fune, non vi è alcuna pronuncia da parte del Coni a riguardo del Poker Sportivo. LE REGOLE IN BREVE: La disciplina descritta è quella del torneo di Poker Sportivo organizzato da una Associazione Modalità di Gioco: 1) L’unica disciplina possibile è quella del “torneo”. 2) Ogni partecipante al torneo acquista un numero prestabilito di fiches (chiamate chips). 3) Sul tavolo di gioco sono presenti solamente le chips ( e non del denaro ) 4) Ogni giocatore partecipa al torneo con lo stesso quantitativo di chips, quindi le stesse chances di vittoria, e sa a priori quanto può perdere. 5) Chi alla fine del torneo si aggiudica tutte le chips degli avversari vince il torneo 6) Non è MAI possibile convertire le chips in denaro o beni assimilabili al denaro ( no sigarette, no buoni benzina, no oro, etc. ), nemmeno durante lo svolgimento del torneo. Ciò significa che NESSUNO po’ lasciare il torneo chiedendo di cambiare le chips vinte. 7) I proventi del gioco (montepremi) sono costituiti SOLO dalle iscrizioni al torneo e vengono destinati all’acquisto dei premi da distribuire ai giocatori vincitori del torneo. Non è nemmeno possibile offrire dei premi DI VALORE NETTAMENTE INFERIORE al totale delle iscrizioni al torneo stesso (potrà essere trattenuta una piccola percentuale dall’organizzatore del torneo per coprire i costi “vivi” del torneo stesso) Cool IMPORTANTE: Non vi è la possibilità di aumentare questo numero di chips, né riacquistandole dal dealer, né dagli avversari ( in gergo: no rebuy, no addon) Non è regolare nemmeno ricevere le chips in regalo. ( = aleatorietà ) 9) IMPORTANTE: Ogni giocatore sa a priori quanto può perdere (solamente la cifra pagata per l’iscrizione al torneo) e sa a priori quanto può vincere (totale delle iscrizioni al torneo, suddiviso in proporzione alla posizione in classifica, naturalmente in premi) Valore iscrizione 10) Il valore dell’iscrizione al torneo deve essere PREDETERMINATA prima dell’inizio del torneo stesso. E’ stato da varie Questure stabilito in massimo Euro 50,00 (mentre per quanto riguarda il gioco online tale valore è stato portato ad un massimo di Euro 100,00). Tale valore è stato stabilito “al fine di evitare esposizioni pregiudizievoli”. Vincite 11) IMPORTANTE:Assolutamente NO alle vincite di denaro, ma solo premi. Requisiti locali svolgimento tornei 11) Accessibili solo ai soci dell’associazione organizzante il torneo In caso di svolgimento del torneo in una parte del locale pubblico: divisione chiara dal locale pubblico e “filtro” all’ingresso, al fine di permettere l’accesso solo ai soci. Il mancato rispetto di ognuna delle presenti regole configura reati, così come meglio descritti nell’allegato nr. 1. …………………………………………………………………….. ALLEGATO 1 PARERE TORNEI POKER SPORTIVO Dott. Lorenzo Sacchetti, Ispettore della Guardia di Finanza, attualmente in servizio presso il Comando Generale della Guardia di Finanza – III Reparto Operazioni, Ufficio Tutela della Finanza Pubblica/III Sezione: “Dogane e Monopoli”: “I tornei di poker sportivo (cd. Texas Hold´em) possono essere autorizzati dalla Questura competente per territorio soltanto se organizzati e svolti con modalità tali da non concretizzare ipotesi di gioco d’azzardo punite dal nostro ordinamento con l’applicazione delle sanzioni penali di cui all’art. 718 del codice penale. Per la partecipazione alle gare di “Texas Hold’em”, secondo il competente Ministero dell’Interno (vgs. la circolare n. 557/PAS.531.10089.A(7), datata 1° febbraio 2007) – che ha ritenuto di contemperare l’esigenza di sviluppare la citata pratica sportiva con la preminente necessità di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica – può essere previsto il pagamento di una quota di denaro all’atto della iscrizione, ma dopo l’avvio del torneo è vietato il ricorso a quei meccanismi (in gergo denominati: Re-buy e Add-on) che hanno la finalità di “rimettere in gara”, previo esborso di ulteriori somme di denaro, i giocatori rimasti a corto di fiches (o meglio chips). Ciò assume maggiore rilevanza ove si consideri, sempre secondo il predetto Ministero, che, così facendo, le ulteriori quote versate dai partecipanti, proprio in quanto somme aggiuntive, non verrebbero nemmeno destinate all’acquisto dei premi da assegnare ai vincitori concretizzando, in sostanza, un lucro in capo agli stessi organizzatori. In presenza di tali circostanze, afferma il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Viminale, tali manifestazioni “esorbitano dai limiti prescritti dalle norme vigenti in tema di gioco lecito”, sconfinando “nel gioco d’azzardo, vietato dal legislatore” e punito dall’art. 718 c.p. citato. La tematica è stata, peraltro, già oggetto di una prima applicazione “locale”. Gli anzidetti principi sono stati, invero, recepiti in toto dalla Questura di Bari che, con una propria circolare, ha chiarito come le gare di poker in rassegna, organizzate da Associazioni affiliate a Federazioni nazionali del gioco del poker (in specie, si trattava della FIGP), possano essere lecitamente svolte soltanto se aventi come scopo esclusivo quello di sviluppare l’attività sportivo-ricreativa. Tali tornei devono, poi, rispettare contestualmente precisi requisiti individuati dalla stessa direttiva. Nel dettaglio: 1) la quota d’iscrizione non deve essere superiore a 50 euro; 2) vi è la possibilità di richiedere agli associati un contributo ulteriore non superiore al 10% di detta somma per i servizi offerti durante il gioco; 3) la totalità delle quote d’iscrizione deve essere destinata all’acquisto dei premi finali che, peraltro, non possono essere corrisposti in denaro; 4) vi è il divieto, allo scopo di evitare l’aleatorietà della perdita, di distribuire ai giocatori, in cambio di somme di denaro aggiuntive, ulteriori fiches durante lo svolgimento del torneo (ogni giocatore deve infatti sapere in anticipo quanto può perdere e cosa può vincere). In conclusione, è chiaro come il mancato rispetto delle suddette prescrizioni possa comportare le responsabilità penali per la tenuta, nonché per la partecipazione, a giochi d’azzardo. Laddove, infatti, venga meno lo scopo principale di tali manifestazioni (quello di sviluppare l’attività sportivo-ricreativa), il gioco del poker, secondo la giurisprudenza dominante, è da ritenersi un gioco d’azzardo ( cfr. Sez. III, sent. n. 11670 del 29-11-1985, ed in senso analogo Sez. III, sent. n. 32 del 03/01/1986, Sez. III, sent. n. 1558 del 20/02/1986. Sez. III, sent. n. 8455 del 21/08/1986, Sez. III, sent. n. 215 del 12/01/1987, Sez. III, sent. n. 2705 del 13/03/1996) e, in quanto caratterizzato dall’assoluta prevalenza dell’elemento aleatorio, suscettibile – se svolto in concomitanza con l’altro requisito previsto dall’art. 721 del codice penale (il fine di lucro, inteso come vantaggio economicamente valutabile) – di essere sottoposto al trattamento sanzionatorio contemplato dall’art. 718 dello stesso codice penale. Si consideri infine che l’articolo 719 punisce, ancor più efficacemente, l’esercizio delle “case da gioco” definite, dal successivo art. 721, proprio come “…quei luoghi destinati al gioco d’azzardo, anche se privati e anche se lo scopo del gioco è sotto qualsiasi forma dissimulato”. FONTE: jamma.it - il portale italiano del gaming …………………………………………………………………….. ALLEGATO 2 FIGP: i due articoli riferibili al Parere della Questura di Bari sono i segg: Articolo 1 ISCRIZIONE Per essere ammessi all’elenco dei partecipanti è necessario pagare una iscrizione, preventivamente stabilita e comunicata, in un’unica soluzione che da diritto ad un ammontare in gettoni prestabilito ed in nessun caso incrementabile se non con le meccaniche di gioco. Esaurito l’ammontare dei gettoni il giocatore viene considerato eliminato dal torneo senza alcuna possibilità di rientro. Articolo 8 MONTEPREMI Il montepremi è costituito dalla somma delle iscrizioni dei giocatori al netto delle tasse e viene suddiviso in percentuale decrescente, a cura dell’organizzazione, rispetto al primo classificato. Il numero dei premiati non può essere inferiore al 10% del totale degli iscritti. …………………………………………………………………….. ALLEGATO 3 DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA UFFICIO PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale 557/PAS.531.10089.A(7) Roma, 01.2.2007 OGGETTO: Manifestazione denominata “1° Torneo di Texas Holdem” in La Spezia, organizzata dalla Federazione Italiana Poker Sportivo, con sede in Tarquinia (VT). ALLA QUESTURA DI LA SPEZIA e, p.c. ALLE PREFETTURE - UTG LORO SEDI ALLE QUESTURE LORO SEDI Si fa riferimento alla nota inviata a quest’Ufficio dalla Questura di La Spezia con la quale si chiede di conoscere se sia da considerarsi lecita la manifestazione denominata “1° Torneo di Texas Holdem”organizzata dalla Federazione Italiana Poker Sportivo, da tenersi in La Spezia il 10.2.2007, avente ad oggetto una gara di poker. Dall’esame della documentazione inerente le modalità del gioco si evince, in particolare, che la partecipazione al torneo è subordinata al versamento di una somma di denaro come quota di iscrizione idonea all’acquisizione di una quantità di fiches all’inizio non inferiore a 1500 da utilizzarsi integralmente per le giocate fino al totale esaurimento. I proventi del gioco risultano destinati all’acquisto dei premi da distribuire ai vincitori, e possono essere costituiti da trofei e/o beni di diverso valore, quali, viaggi, personal computer, telecamere digitali, orologi, macchine fotografiche digitali, ecc.. E’ opportuno soggiungere che nel corso della durata del gioco è prevista la possibilità di incrementare ulteriormente la raccolta di denaro. Infatti, secondo il regolamento “Durante la prima ora di gioco, ogni giocatore avrà la possibilità di acquisire una completa dote 1500 fiches chiamata re-buy al costo della metà della quota di iscrizione per le volte che il Direttore di Gara deciderà (può variare da una a infinito) e tale richiesta il giocatore lo potrà fare 2 solamente se in possesso al momento della richiesta di un massimo di 1500 fiche o al di sotto di tale dote , (anche se rimane completamente senza), ciò non e' obbligatorio. Al termine della prima ora ci sarà una sosta , ( il tempo e' sempre deciso dal Direttore di Gara ) e in tale occasione i giocatori possono acquisire se vogliono una dote (chiamata Add-one) al costo della metà della quota di iscrizione pari a 2500 fiches e tale richiesta la possono fare tutti senza limiti di fiches in possesso in quel momento”. Tanto premesso, si ritiene che in considerazione delle peculiari modalità sottese allo svolgimento del gioco, il torneo in argomento possa sconfinare nel gioco d’azzardo, vietato dal legislatore. Il gioco d’azzardo, come noto, si contraddistingue oltrechè dal fine di lucro dalla prevalenza dell’elemento aleatorio rispetto a quello dell’abilità del giocatore. In relazione alla componente aleatoria presente nel gioco del poker, vale la pena sottolineare che la Suprema Corte di Cassazione pronunciandosi in merito ha affermato che “il giuoco del poker praticato con gli apparecchi elettronici così come quello praticato col mezzo delle carte è giuoco d’azzardo” ( cfr. Sez. III, sent. n. 11670 del 29-11-1985, ed in senso analogo Sez. III, sent. n. 32 del 03/01/1986, Sez. III, sent. n. 1558 del 20/02/1986. Sez. III, sent. n. 8455 del 21/08/1986, Sez. III, sent. n. 215 del 12/01/1987, Sez. III, sent. n. 2705 del 13/03/1996). Per quanto riguarda, invece, il fine di lucro appare opportuno precisare che nel torneo in questione il giocatore non soltanto è tenuto a versare la predetta quota di iscrizione ma, attraverso i suddescritti meccanismi del re-buy e dell’addone ha facoltà di “comprare” ulteriori fiches per poter continuare a giocare e, come specificato nel regolamento del gioco “per le volte che il Direttore di Gara deciderà può variare da una a infinito)”. E’ facile comprendere che, in conseguenza di questo particolare meccanismo, solo una parte della somma incassata – vale a dire la quota di iscrizione – è prestabilita e verosimilmente destinata all’acquisto dei premi finali, mentre la restante parte (determinata dal re-buy e dall’add-one) non solo non è predeterminabile ma essendo esplicitamente definita dall’andamento del gioco, di fatto crei vantaggi economicamente apprezzabili direttamente collegati allo svolgimento del gioco stesso e tutt’altro che insignificanti. A conferma di quanto detto, la medesima Federazione organizzatrice della manifestazione, sul proprio sito internet, pubblica locandine pubblicitarie delle manifestazioni già svolte in cui espressamente comunica che i premi sono costituiti dal 65% della somma totale delle quote di iscrizione, (cfr. 3 IL GIOCO DEL POKER - Federazione Italiana Poker Sportivo torneo di AlbaAdriatica (TE) del 26.11.2006 e torneo tenutosi a Sarno (SA) il 15.10.2006). Per quanto esposto, nel rimettere al prudente apprezzamento di codesto Ufficio per ogni ulteriore verifica circa le concrete modalità di svolgimento del torneo di poker, si ritiene che la manifestazione esorbiti dai limiti prescritti dalle norme vigenti per il gioco lecito e, pertanto, che tale torneo non possa essere autorizzato. |
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